Sez. V
Art. 77
Presidente della Cassa di previdenza
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il presidente è scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione di cui all', comma 2, lettere a) e b), e nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall' della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Per la nomina a presidente di un rappresentante di cui all', comma 2, lettera a), è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.
3. Il presidente è il rappresentante legale della cassa, del cui funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa. Segue l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'. Presiede e convoca il consiglio di amministrazione.
4. È coadiuvato o, in caso d'impedimento, sostituito da un vice presidente, nominato con decreto del Ministro della difesa tra i consiglieri di cui all', comma 2, lettere a) e b), su proposta dello stesso presidente. Se militare, il vice presidente è di grado non inferiore a generale di brigata o corrispondente, nonché di Forza armata diversa, se il presidente è parimenti un ufficiale designato ai sensi del comma 2.
5. Per gli atti di ordinaria amministrazione dei singoli fondi previdenziali, il presidente può avvalersi, altresì, di membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di consiglieri delegati agli affari correnti, dedicati ai procedimenti d'interesse delle categorie di personale cui i consiglieri stessi appartengono per Forza armata o che di esse sono rappresentanti. I compiti di gestione sono svolti a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-77