Sez. IV
Art. 68
Strutture periferiche della Lega navale italiana
In vigore dal 9 ott 2010
1. Costituiscono strutture periferiche della Lega navale italiana le sezioni e le delegazioni, organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, e secondo le modalità stabilite nello statuto di cui all'.
2. Le sezioni e le delegazioni della Lega navale italiana hanno patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
3. Le sezioni e le delegazioni svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:
a) quote annuali dei propri iscritti;
b) contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici o privati;
c) contributi disposti dai competenti organi centrali della Lega navale italiana;
d) corrispettivi per l'attività didattica svolta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-68