Sez. III
Art. 63
Entrate dell'Unione italiana tiro a segno
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono costituite da:
a) importi non superiori al venticinque per cento della quota di iscrizione alle sezioni a qualunque titolo, della quota di tesseramento all'Unione italiana tiro a segno presso le sezioni tiro a segno nazionale e i gruppi sportivi, della quota di affiliazione annuale;
b) contributi e finanziamenti erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano per le attività sportive e agonistiche;
c) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo;
d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;
e) corrispettivi per eventuali attività rese;
f) entrate eventuali e diverse;
g) rendite patrimoniali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-63