Sez. III

Art. 62

Statuto dell'Unione italiana tiro a segno

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione italiana tiro a segno sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché nella presente sezione. Lo statuto è deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso è ratificato, a fini sportivi, dal Comitato olimpico nazionale italiano ed è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione: a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'; b) le modalità di svolgimento delle attività di istituto dell'Unione italiana tiro a segno e le sue competenze in materia di costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e di funzionamento delle sezioni tiro a segno nazionale; c) i compiti di direzione, coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno nei confronti delle sezioni e dei gruppi sportivi, anche ai fini dell'affiliazione al Comitato olimpico nazionale italiano e della preparazione dei tiratori per l'attività sportiva nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai tiratori minorenni; d) i compiti in capo all'Unione italiana tiro a segno di rappresentanza presso gli enti e le amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni tiro a segno nazionale, nonché di promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro a segno e delle attività ludiche propedeutiche presso l'organizzazione periferica; e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonché dell'impiego degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi da fuoco. L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria è regolato dall'Unione italiana tiro a segno. L'uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla prima è regolato dall'Unione italiana tiro a segno, d'intesa con il Ministero della difesa; f) l'eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per il tiro, alimentato con i proventi da attività svolte ai sensi dell' della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo importi stabiliti dal consiglio direttivo dell'Unione italiana tiro a segno in misura comunque non superiore a una percentuale di ciascuna quota introitata, deliberata dall'assemblea nazionale; g) le modalità e le misure del versamento delle entrate alla gestione nazionale, nonché dell'erogazione delle spese, per il funzionamento dell'organizzazione centrale e per esigenze di quella periferica; h) le modalità di gestione e di pertinente utilizzo dei beni di proprietà dell'Unione italiana tiro a segno e dell'organizzazione periferica, nonché dei beni demaniali in uso; i) la costituzione, l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento delle strutture periferiche, nonché degli organi di giustizia sportiva; l) le modalità di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni tiro a segno nazionale, di cui all', comma 2; m) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le modalità di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari; n) la definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni tiro a segno nazionale; o) le modalità di adozione di regolamenti interni attuativi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-62

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