Sez. II
Art. 57
Entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono costituite da:
a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa;
b) rendite patrimoniali;
c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni;
d) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-57