Sez. II

Art. 56

Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabili, nonché alla presente sezione. 2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione: a) modalità di svolgimento delle attività di istituto; b) compiti e funzionamento degli organi di cui all', nonché degli agenti e degli uffici responsabili delle attività amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione; c) disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio; d) i piani di impiego previsti dall' della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dalla normativa successivamente intervenuta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-56

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