Sez. II
Art. 56
214 / 1156Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabili, nonché alla presente sezione.
2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:
a) modalità di svolgimento delle attività di istituto;
b) compiti e funzionamento degli organi di cui all', nonché degli agenti e degli uffici responsabili delle attività amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione;
c) disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;
d) i piani di impiego previsti dall' della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dalla normativa successivamente intervenuta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-56