Art. 57 · Entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori
Sez. II

Art. 57

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Entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono costituite da: a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa; b) rendite patrimoniali; c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni; d) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-57