Capo II
Art. 1073
Atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo
In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico connessa con la documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici e con l'attività di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo, come definite dai regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli del decreto n. 196, in materia di atti di sindacato ispettivo di pertinenza della Difesa avviene ai sensi del presente articolo.
2. I tipi di dati trattati in relazioni a quanto indicato nel comma 1 sono i seguenti:
a) stato di salute:
1) patologie attuali;
2) patologie pregresse;
3) terapie in corso;
4) anamnesi familiare;
b) dati di carattere giudiziario;
c) convinzioni politiche, filosofiche, religiose, sindacali e di altro genere e vita sessuale, limitatamente alla trattazione degli atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo.
3. Le particolari forme di elaborazione, per le finalità di seguito indicate, sono le seguenti:
1) comunicazione all'organo richiedente per la formulazione della risposta all'interrogazione o all'atto di sindacato ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili.
4. Il trattamento è volto a predisporre gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo, ovvero le informazioni necessarie alla replica o al parere del Governo su mozioni o risoluzioni, d'interesse dell'Amministrazione della difesa, per consentire il corretto svolgersi della funzione di controllo delle Camere.
5. La predisposizione degli schemi di risposta riguarda anche gli interventi del Ministro o dei Sottosegretari, in occasione di interrogazioni, interrogazioni a risposta immediata, interpellanze, e informative urgenti in Commissione o in Assemblea.
6. La trasmissione delle risposte concerne solo le interrogazioni a risposta scritta, ed è diretta ai parlamentari interroganti e alla Camera di appartenenza degli stessi.
7. L'acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene di volta in volta in ragione delle tematiche e delle materie su cui si incentrano gli atti di sindacato ispettivo di interesse, solamente laddove strettamente indispensabili.
8. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto del principio di stretta indispensabilità sia nell'attività di predisposizione dello schema di risposta, sia, in particolare, nella comunicazione agli organi interroganti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-1073