Art. 6
Il collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 1 lug 2003
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e da due membri, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un membro supplente designato dalla medesima Conferenza. La nomina avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi, le indennità ed i rimborsi per i componenti del collegio, con imputazione sul bilancio del RID.
3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed i singoli membri possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio.
4. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del collegio, si procede in analogia a quanto disposto dall', comma 3.
5. Il collegio dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile e dall', comma 5, lettera c).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-24;136#art-6