Art. 5
Il comitato tecnico-scientifico
In vigore dal 1 lug 2003
1. I componenti del comitato tecnico-scientifico, organo di consulenza del RID, durano in carica cinque anni, rinnovabili.
2. I componenti del comitato, in numero non superiore a dodici, sono scelti nell'ambito di esperti, di cui due indicati dalla consulta degli iscritti e gli altri sulla base del criterio di assicurare adeguata ed equilibrata presenza di:
a) esponenti delle varie discipline tecnico-specialistiche;
b) esperti nei campi della progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle dighe.
3. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del comitato, si procede in analogia a quanto disposto dall', comma 3.
4. Il direttore generale convoca il comitato tecnico-scientifico che esprime pareri non vincolanti su:
a) proposte di direttive tecniche di cui all', comma 5;
b) questioni di particolare rilevanza tecnica;
c) ogni altra questione di competenza del RID, ad esso specificatamente demandata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
d) questioni proposte dalle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-24;136#art-5