Art. 5

Il comitato tecnico-scientifico

In vigore dal 1 lug 2003
1. I componenti del comitato tecnico-scientifico, organo di consulenza del RID, durano in carica cinque anni, rinnovabili. 2. I componenti del comitato, in numero non superiore a dodici, sono scelti nell'ambito di esperti, di cui due indicati dalla consulta degli iscritti e gli altri sulla base del criterio di assicurare adeguata ed equilibrata presenza di: a) esponenti delle varie discipline tecnico-specialistiche; b) esperti nei campi della progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle dighe. 3. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del comitato, si procede in analogia a quanto disposto dall', comma 3. 4. Il direttore generale convoca il comitato tecnico-scientifico che esprime pareri non vincolanti su: a) proposte di direttive tecniche di cui all', comma 5; b) questioni di particolare rilevanza tecnica; c) ogni altra questione di competenza del RID, ad esso specificatamente demandata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; d) questioni proposte dalle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-24;136#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo