Art. 10

Compiti ed attribuzioni del RID

In vigore dal 1 lug 2003
1. Il RID, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assolve a tutti i compiti attribuiti dalle disposizioni vigenti al Servizio nazionale dighe; 2. Con il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall' del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, saranno definite, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le modalità di espletamento dei compiti del RID, concernenti, fra l'altro, gli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere complementari e accessorie, nonché la vigilanza sulle condotte forzate con dighe a monte di cui all', comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166. 3. Il RID fornisce consulenza tecnica specialistica per l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe, nonché dati e assistenza tecnica agli organi competenti in materia di protezione civile, per situazioni nelle quali siano coinvolte dighe. 4. Il RID altresì, sulla base di apposite convenzioni: a) organizza corsi di formazione ed aggiornamento su argomenti interessanti il campo delle dighe; b) svolge, per opere non soggette alla successiva approvazione da parte del RID, e su richiesta di amministrazioni, enti pubblici, o privati, funzioni di assistenza tecnica, consulenza o di perizia tecnica in materia, valutazioni di congruità economica, avanzamento qualitativo e quantitativo ai fini di certificazione di spesa, nonché compiti di certificazione di qualità ed accreditamento, anche associandosi con altri organismi, per quanto attiene alla progettazione, costruzione e all'esercizio delle dighe ed altri settori tecnologicamente affini; c) partecipa con propri rappresentanti ad organismi associativi, nazionali ed internazionali, aventi come scopo l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nelle discipline correlate alle dighe; d) promuove studi e conferenze di esperti e stipula accordi con organismi, anche esteri, nelle materie di proprio interesse. 5. Il RID emana direttive nelle materie di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa generale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) suddivisione delle dighe in classi di rischio, al fine di una diversificazione delle modalità di redazione e presentazione dei progetti e delle condizioni imposte nelle fasi di costruzione e di esercizio delle opere; b) individuazione dei codici di calcolo automatico di verificata affidabilità per la definizione e lo sviluppo dei progetti e indicazione delle modalità di rappresentazione dei relativi risultati; c) determinazione e standardizzazione dei metodi e delle prove necessarie per garantire i controlli qualitativi e quantitativi nel corso dei lavori; d) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe; e) individuazione delle modalità di trattamento e archiviazione informatica dei dati strumentali e della loro teletrasmissione alla banca dati del RID.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-24;136#art-10

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