Art. 1

Istituzione del Registro italiano dighe

In vigore dal 1 lug 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifoma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli ; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall' della citata legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall' del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443; Visto l', comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l' della legge 1° agosto 2002, n. 166; Vista, altresì, la normativa che disciplina le competenze del soppresso Servizio tecnico nazionale; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363; Visto il regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, recante norme modificative ed integrative al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85; Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 2 agosto 2002, del 31 ottobre 2002 e del 7 marzo 2003; Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 ottobre 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002; Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 gennaio 2003; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista l'intesa definitiva espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13 marzo 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: . Istituzione del Registro italiano dighe 1. Il Registro italiano dighe - RID, di seguito denominato: «RID», istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con sede in Roma. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita la vigilanza sull'ente di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-24;136#art-1

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