Art. 3
Il presidente
In vigore dal 1 lug 2003
1. Il presidente, legale rappresentante del RID, è scelto tra soggetti aventi comprovata esperienza derivante dallo svolgimento di analoghe funzioni presso amministrazioni o enti pubblici o privati; è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; rappresenta l'ente nei rapporti istituzionali, anche a livello internazionale; esercita i poteri e le funzioni previste dallo statuto del RID.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-24;136#art-3