Art. 7
Il direttore generale
In vigore dal 1 lug 2003
1. Il direttore generale è scelto tra soggetti in possesso di laurea in ingegneria, aventi comprovata professionalità in materia di dighe e adeguata esperienza gestionale ed organizzativa. Dura in carica tre anni, rinnovabili al massimo due volte. La scadenza naturale del mandato del consiglio di amministrazione non comporta la cessazione dall'incarico del direttore generale. In caso di anticipato rinnovo dell'organo collegiale egli resta in carica per i sei mesi successivi alla data di nomina del nuovo consiglio che provvede, entro lo stesso termine, alla sua conferma o sostituzione con le modalità di cui all', comma 5.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, fatto salvo il diritto di opzione per il sistema previdenziale eventualmente in corso alla data della nomina. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati, a domanda, in posizione fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
3. Il direttore generale è il responsabile della gestione tecnica e amministrativa del RID e del raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati dal consiglio di amministrazione; esercita altresì tutti i compiti previsti dallo statuto dell'Ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-24;136#art-7