Art. 4

Il consiglio di amministrazione

In vigore dal 1 lug 2003
1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri di cui: a) due membri tecnici esperti in materia di dighe, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; b) un membro esperto in materie giuridiche; c) un membro esperto in gestione d'impresa, designato dalla Conferenza di cui alla lettera a). 2. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio. 3. In caso di cessazione dall'incarico del presidente o di uno o più membri del consiglio prima della scadenza del quinquennio, si procede alla sostituzione con le modalità ed i criteri previsti per la nomina. I nuovi componenti, ad eccezione del caso di cessazione anticipata dell'intero consiglio, durano in carica per la residua parte del quinquennio. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi per il presidente e per i membri del consiglio di amministrazione, con imputazione a carico del bilancio del RID. 5. Il consiglio di amministrazione: a) adotta, ai sensi dell' del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, lo statuto dell'ente, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; b) approva, su proposta del direttore generale, le determinazioni relative all'articolazione interna, all'organico ed all'ordinamento del personale, coerenti con le particolari attività di carattere professionale necessarie al perseguimento dei fini istituzionali e nell'ambito della normativa contrattuale prevista per il comparto di appartenenza; c) adotta il regolamento di contabilità e gestione del RID da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; il regolamento dovrà prevedere l'assoggettamento alla normativa sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonché agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468; d) individua gli obiettivi, i programmi, le priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, ripartendo le risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità; definisce criteri e modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati; e) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo, nonché gli schemi previsionali pluriennali; f) approva le direttive tecniche di cui all', comma 5; g) adotta disposizioni al fine di accelerare la conclusione delle attività delle commissioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, già istituite alla data di entrata in vigore del presente decreto; h) si esprime sulle proposte della consulta degli iscritti di cui all', nonché su ogni altra questione non espressamente deferita ad altro organo; i) autorizza la stipula di convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'espletamento delle attività di competenza degli uffici periferici di cui all', con l'utilizzo di personale degli enti suddetti; l) determina i criteri ed i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle altre attività svolte dal RID, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell' della legge 1° agosto 2002, n. 166; m) nomina il direttore generale, previo assenso del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; n) nomina i dirigenti dell'ente, su proposta del direttore generale; o) nomina i membri del comitato tecnico-scientifico e, con apposita delibera, determina le modalità di funzionamento del predetto organo di consulenza e stabilisce le indennità per i componenti del comitato, con imputazione sul bilancio del RID.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-24;136#art-4

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