Art. 13
Iscrizione al RID
In vigore dal 1 lug 2003
1. Tutte le dighe di ritenuta aventi le caratteristiche di cui all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, devono essere iscritte nel Registro italiano dighe all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso.
All'iscrizione ed agli obblighi da essa derivanti sono tenuti i concessionari o richiedenti la concessione di derivazione d'acqua, i proprietari delle opere e, in solido, i gestori delle dighe. Per le dighe già in esercizio, sperimentale o ordinario, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione avviene nei termini indicati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-24;136#art-13