Art. 12
Entrate del RID
In vigore dal 1 lug 2003
1. Costituiscono entrate del RID:
a) le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe, comprese nelle risorse iscritte nell'ambito delle unità previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilità «servizi tecnici nazionali» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) le entrate derivanti dalle prestazioni o convenzioni di cui all';
c) le quote annue di iscrizione per le dighe di cui all', comma 1, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi previsti dalla legge, fermo restando quanto previsto dall', commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel rispetto del criterio della proporzionalità e dei vantaggi conseguiti; per le dighe in costruzione l'iscrizione avviene all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso.
2. Le entrate previste al comma 1, lettera a), affluiscono al bilancio del RID su apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le entrate previste alla lettera c) del medesimo comma affluiscono direttamente al bilancio del RID.
3. Le entrate previste al comma 1, lettera b), affluiscono direttamente al bilancio del RID, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento di contabilità e gestione e sono utilizzate per gli scopi da esso previsti, Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre, con apposita delibera, la destinazione degli eventuali avanzi economici, ferma restando l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della quota proporzionale delle somme di cui alla lettera a) del comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-24;136#art-12