Art. 9

Vigilanza governativa

In vigore dal 1 lug 2003
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del RID. In particolare: a) vigila che l'attività del RID corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economicità e sicurezza e formula, ove lo ritenga necessario, indirizzi a carattere generale per il loro migliore perseguimento; b) scioglie il consiglio di amministrazione, nominando contestualmente un commissario straordinario per la durata necessaria a garantire la continuità della gestione, in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera a); può, altresì, revocare il mandato ad un singolo membro, nel caso in cui le suddette violazioni siano a questo addebitabili, nonché per sopravvenuto impedimento fisico o giuridico all'assolvimento delle funzioni; c) autorizza l'effettuazione di attività di consulenza o collaborazione svolta sia a titolo gratuito che oneroso, con organismi governativi di Stati esteri. 2. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del conto consuntivo, nonché le delibere relative all', comma 5, lettere a), b) e c), sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il RID è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell' della legge 21 marzo 1958, n. 259.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-24;136#art-9

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