Capo III
Art. 14
Statuto e regolamenti
In vigore dal 28 giu 2003
1. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei professori e la rappresentanza degli studenti appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.
2. In sede di prima applicazione:
a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori;
b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;
c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento di cui all', comma 1, sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento didattico è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all', comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.
5. Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-28;132#art-14