Capo III

Art. 17

Abrogazione di norme

In vigore dal 28 giu 2003
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti norme: articolo 212, comma 1, comma 2, comma 4 e comma 5, articoli 213, 216, 220, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 221, 222, 228, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 e comma 6, articoli 229, 230, 231, 241, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 242, 243, 254, 255, 256, 257, 367, comma 1 e comma 2, articoli 368, 369, 370, 371 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 febbraio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 281
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-28;132#art-17

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