Capo III

Art. 15

Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano

In vigore dal 28 giu 2003
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-28;132#art-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo