Art. 15 · Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano
Capo III

Art. 15

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Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano

In vigore dal 28 giu 2003
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-28;132#art-15