Capo III

Art. 16

Norme transitorie

In vigore dal 28 giu 2003
1. I direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di danza in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto del verificarsi di cause previste dalla normativa vigente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-28;132#art-16

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