Capo II

Art. 12

La Consulta degli studenti

In vigore dal 28 giu 2003
1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. 2. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta. 3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all', comma 2, lettere a), b) e c) il direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-28;132#art-12

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