Capo II

Art. 8

Consiglio accademico

In vigore dal 28 giu 2003
1. Il consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente. 2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede: a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente; b) due studenti designati dalla consulta degli studenti. 3. Il consiglio accademico: a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento; b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a); c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione; d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all', comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti; e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all', comma 7, lettera e), della legge; f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-28;132#art-8

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