Capo II
Art. 9
Collegio dei revisori
In vigore dal 28 giu 2003
1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-28;132#art-9