Capo I

Art. 2

Autonomia statutaria

In vigore dal 28 giu 2003
1. Le istituzioni di cui all', attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, disciplinano: a) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale; b) lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione; c) modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'istituzione; d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all' della legge; e) modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri; f) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo; g) l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente; h) per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all', comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria; i) per l'Accademia nazionale di danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all', comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-28;132#art-2

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