Capo II

Art. 4

O r g a n i

In vigore dal 28 giu 2003
1. Sono organi necessari delle istituzioni: a) il presidente; b) il direttore; c) il consiglio di amministrazione; d) il consiglio accademico; e) il collegio del revisori; f) il nucleo di valutazione; g) il collegio dei professori; h) la consulta degli studenti. 2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. 3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-28;132#art-4

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