Capo II
Art. 13
Uffici e organizzazione amministrativa
In vigore dal 28 giu 2003
1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto in direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.
3. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-28;132#art-13