Art. 7
Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione
In vigore dal 3 gen 2002
Commissione per l'accertamento dei requisiti
dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione
1. Per l'espletamento degli adempimenti di cui all' è istituita, presso l'Istituto superiore di sanità, la Commissione per la valutazione dell'ammissibilità alla sperimentazione di fase I.
2. La Commissione, nominata dal Ministro della sanità, è composta dal presidente dell'Istituto, dal direttore della direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nonché da sei esperti nelle materie di cui all', comma 1; tre di tali esperti sono scelti tra personalità del mondo scientifico estranee al Ministero della sanità e all'Istituto. Il presidente dell'Istituto superiore di sanità ed il direttore della direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della sanità possono nominare un delegato.
3. Il Ministro della sanità approva con decreto un elenco di ulteriori esperti che la Commissione consulta in casi specifici.
4. L'incarico dei Componenti di cui al comma 2 e degli esperti di cui al comma 3 è triennale e può essere rinnovato più volte per gli appartenenti all'Istituto superiore di sanità e per due volte per gli esterni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;439#art-7