Art. 10

Rapporto sui risultati

In vigore dal 3 gen 2002
1. Entro sei mesi dopo il completamento degli studi autorizzati il richiedente trasmette, per informazione, un rapporto completo sui risultati all'Istituto superiore di sanità e al Ministero della sanità, direzione della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, oltre che al Comitato etico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;439#art-10

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