Art. 11
Centri accreditati
In vigore dal 3 gen 2002
1. Le ricerche cliniche di fase I sul volontario sano potranno essere eseguite solo da parte dei centri accreditati presenti in un elenco redatto dalla direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della sanità. Il Ministero della sanità pubblicherà i requisiti minimi necessari perché possa essere svolta una sperimentazione in fase I su soggetti malati di cui all', comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;439#art-11