Art. 6
Modifiche delle modalità di sperimentazione
In vigore dal 3 gen 2002
1. Qualora nel corso degli studi previsti dal piano clinico di fase I approvato, si ravvisi, sulla base dei risultati ottenuti, la necessità di modificare i limiti e le condizioni di cui all', comma 2, il richiedente trasmette all'Istituto superiore di sanità la relativa documentazione. L'Istituto superiore di sanità, comunica al richiedente e al Ministero della sanità le proprie determinazioni entro trenta giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;439#art-6