Art. 8

Lavori della Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione

In vigore dal 3 gen 2002
Lavori della Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione 1. La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto superiore di sanità o dal suo delegato e si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese. 2. La Commissione si avvale di ulteriori esperti, scelti dall'elenco di cui all', comma 3. 3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno cinque componenti della Commissione, incluso il presidente o il suo delegato. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. 4. Ai componenti della Commissione di cui all', comma 2, e agli esperti di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un gettone di presenza il cui ammontare, a carico dell'Istituto superiore di sanità, è stabilito con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli esperti, se estranei all'amministrazione dello Stato, sono equiparati, ai fini dell'eventuale trattamento di missione, ai dipendenti con qualifica di dirigente di prima fascia dell'amministrazione dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;439#art-8

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