Art. 9

Medicinali di particolare importanza e riduzione di termini procedimentali

In vigore dal 3 gen 2002
Medicinali di particolare importanza e riduzione di termini procedimentali 1. Sono considerati medicinali di particolare importanza terapeutica quei prodotti farmaceutici che sono: a) proposti per il trattamento di malattie a prognosi grave o infausta; b) proposti per il trattamento di malattie rare; c) che ipotizzano un sostanziale progresso nel trattamento di determinate malattie; d) preparati con tecnologie innovative. 2. Ai fini dell'accertamento della qualità, efficacia e sicurezza del prodotto farmaceutico, i termini procedimentali di cui agli , commi 2, 4 e 5, sono ridotti rispettivamente a trenta giorni per la comunicazione dell'esito dell'istruttoria ed a quindici giorni per le modifiche dell'autorizzazione. 3. La richiesta di riconoscimento di appartenenza ad una delle categorie citate nel comma 1 deve essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all' e l'accettazione di detta richiesta è notificata all'interessato contestualmente alla comunicazione di cui all', comma 4.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;439#art-9

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