Art. 2

Definizione

In vigore dal 3 gen 2002
1. La sperimentazione clinica di fase I comprende un insieme di studi sul soggetto volontario sano o ammalato, che riguarda la determinazione del profilo di tollerabilità e quello farmacocinetico/metabolico di un farmaco. Nei soggetti ammalati, questi studi possono includere la valutazione di indici di efficacia nel caso di farmaci per i quali l'attesa di un effetto terapeutico giustifica la somministrazione di sostanze che presentano rischi non accettabili nei volontari sani. 2. Tali studi possono essere eseguiti sull'uomo volontario malato nel caso di prodotti farmaceutici per i quali l'attesa di un effetto terapeutico giustifica la somministrazione di sostanze ad elevata tossicità o che presentano rischi non accettabili nei volontari. 3. Prima di procedere all'avvio della sperimentazione clinica di un medicinale di nuova istituzione, così come definito all', i richiedenti sono tenuti ad acquisire il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell', comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;439#art-2

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Definizione (Art. 2 Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali.) — Testo vigente | Portale Normativo