Titolo I

Art. 6

Convocazione del consiglio

In vigore dal 11 nov 2001
1. Il consiglio è convocato dall'amministratore con avviso scritto da recapitare con raccomandata con avviso di ricevimento ai suoi componenti almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità quarantotto ore prima della riunione. L'avviso contiene il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. 2. L'avviso di convocazione può essere effettuato a mezzo telefax con le modalità e i tempi di cui al comma precedente. 3. Il consiglio si reputa regolarmente costituito, anche in mancanza degli avvisi, quando sono intervenuti tutti i consiglieri, i componenti del collegio dei revisori e il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo. In tal caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 4. Il consiglio è convocato dall'amministratore e si riunisce almeno quattro volte l'anno. 5. Il consiglio deve essere convocato quando lo richiedono almeno due consiglieri. Ove l'amministratore non vi provveda nel termine di quindici giorni dalla richiesta, è convocato dal presidente del tribunale con le modalità di cui all'articolo 2367, secondo comma, del codice civile. 6. Il consiglio si riunisce di regola presso la sede dell'Ente, può essere altresì convocato in altre località del territorio italiano indicate nell'avviso. 7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa nel corso di un anno a due riunioni del consiglio, decade dalla carica. 8. Alle riunioni del consiglio partecipano senza diritto di voto i membri del collegio dei revisori ed il direttore generale. Essi sono informati della convocazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2. 9. Assiste alle sedute il magistrato della Corte dei conti preposto al controllo ai sensi dell' della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell', comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Lo stesso magistrato è informato della convocazione con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-6

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