Titolo II
Art. 11
Uffici dirigenziali
In vigore dal 11 nov 2001
1. Nell'ambito della struttura organizzativa sono previsti uffici a livello dirigenziale, tenendo conto del nuovo assetto funzionale derivante dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, secondo criteri di efficiente dimensionamento delle strutture territoriali.
2. Gli uffici di livello dirigenziale sono individuati con successiva previsione statutaria con la quale si determina anche il numero massimo degli stessi uffici ed i criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, con attribuzione delle connesse responsabilità in capo ai dirigenti preposti agli uffici stessi.
3. Ai dirigenti preposti agli uffici, di cui al comma precedente, sono attribuiti, con appositi provvedimenti dell'amministratore, poteri di gestione per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-11