Titolo II
Art. 14
Ufficio relazioni con il pubblico
In vigore dal 11 nov 2001
1. È istituito l'ufficio relazioni con il pubblico con i seguenti compiti:
a) servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzata alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
2. La disciplina dell'organizzazione e del funzionamento sono definiti con regolamento interno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-14