Titolo II

Art. 12

Uffici centrali e periferici

In vigore dal 11 nov 2001
1. L'Ente è organizzato in uffici centrali ed uffici periferici, che sono costituiti secondo i criteri e le modalità fissate nel regolamento di organizzazione. 2. Possono essere costituiti dall'amministratore, in via temporanea, uffici speciali con competenze determinate. 3. Le competenze di natura amministrativa, legale e tecnica debbono essere organicamente correlate tra di loro per il raggiungimento della massima efficienza. 4. Ai procedimenti posti in essere dall'Ente si applica la disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano altresì all'Ente le norme in materia di infrastrutture e trasporti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-12

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