Titolo I
Art. 7
Delibere del consiglio
In vigore dal 11 nov 2001
1. Per la validità delle delibere del consiglio è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
2. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto dell'amministratore.
3. Delle delibere del consiglio è redatto verbale a cura del segretario, che è nominato dall'amministratore. Il verbale è sottoscritto dall'amministratore o dalla persona designata a presiedere il consiglio e dal segretario e può essere approvato nel corso della stessa riunione.
4. Il consiglio delibera sulla base delle relazioni dell'amministratore o della persona designata a presiedere il consiglio. Per i provvedimenti a carattere generale attinenti al personale, l'amministratore formula le proposte sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'ambito dell'Ente.
5. L'amministratore cura l'attuazione delle delibere del consiglio, tenendone informato il consiglio stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-7