Titolo I

Art. 4

Il consiglio

In vigore dal 11 nov 2001
1. Il consiglio è composto dall'amministratore che lo presiede e da quattro consiglieri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. 2. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta. 3. In caso di cessazione dall'incarico di uno o più consiglieri prima della scadenza del quinquennio, si procede alla loro sostituzione con le modalità e secondo i criteri fissati per la nomina. I nuovi consiglieri restano in carica per la residua parte del quinquennio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-4

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