Titolo I
Art. 1
Natura giuridica e sede
In vigore dal 11 nov 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l', comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, concernente "Istituzione dell'Ente nazionale per le strade";
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l' del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88;
Visti gli della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti gli del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti gli , comma 4 e 13 del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa con i Ministri dell'economia e finanze e della funzione pubblica;
Emana
Il seguente statuto:
È approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade ai sensi degli , comma 4, e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che costituisce parte integrante del presente decreto e si compone di 27 articoli vistati dal Ministro proponente.
.
Natura giuridica e sede
1. L'Ente nazionale per le strade, che mantiene la denominazione ANAS, è un ente pubblico economico ed ha sede in Roma. Esso si articola anche in sedi periferiche individuate dal consiglio ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-1