Titolo I

Art. 3

Organi dell'Ente

In vigore dal 11 nov 2001
1. Sono organi dell'Ente: 1) il consiglio; 2) l'amministratore; 3) il collegio dei revisori. 2. È causa d'incompatibilità con le cariche di amministratore, di componente del consiglio e del collegio dei revisori: a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Ente; b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'Ente, siano in concreto contrastanti o concorrenti, oppure di imprese che con l'Ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando l'Ente abbia in dette imprese una partecipazione azionaria salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente agli organi di cui ai punti 1) e 3) del comma 1 i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età. 4. Si decade dalle cariche di amministratore, di componente del consiglio o del collegio dei revisori, quando si verifica una delle suindicate cause di incompatibilità. 5. Gli organi competenti alla nomina provvedono a contestare l'eventuale causa di incompatibilità, nonché alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni dell'amministratore, degli altri componenti del consiglio, dei membri del collegio dei revisori. È fatto a questi ultimi obbligo di segnalare tempestivamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti gli incarichi ricoperti e le attività svolte e le situazioni per le quali in astratto possa verificarsi una causa di incompatibilità. 6. Ai componenti degli organi si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle società per azioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto e in quanto con esso compatibili. 7. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel campo delle opere pubbliche. 8. L'amministratore può essere revocato per le cause indicate dall', comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Gli altri componenti degli organi possono essere revocati in base alle disposizioni del codice civile applicabili agli organi delle società per azioni. 9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi dell'ente in misura corrispondente a quelli di altri enti pubblici di analoga dimensione. Per il trattamento previdenziale si applicano le disposizioni generali sulla materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-3

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