Titolo I

Art. 2

Compiti dell'Ente

In vigore dal 11 nov 2001
1. L'Ente attende ai compiti di cui all' del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e a quelli previsti dalle leggi vigenti, ponendo in essere tutti gli atti, anche di natura finanziaria, ad essi strumentali, con esclusione di ogni intento speculativo. 2. Gli atti rivolti a reperire mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. Si applicano le disposizioni dell', commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-2

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