Titolo II

Art. 18

Relazioni sindacali

In vigore dal 11 nov 2001
1. L'Ente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente medesimo concordano protocolli d'intesa, fermo restando la distinzione dei ruoli, aventi per oggetto: a) diritto di informazione e consultazione su: strategie, obiettivi e prospettive di sviluppo dell'Ente; gestione dei rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro, politica delle risorse umane; innovazioni tecnologiche; situazione economica e finanziaria dell'Ente; politiche di investimento; qualità dell'ambiente di lavoro; funzionamento dei servizi; b) forme preventive per il componimento di conflitti concernenti l'interpretazione di clausole e norme dei contratti collettivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-18

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