Titolo III

Art. 22

Bilanci dell'Ente

In vigore dal 11 nov 2001
1. Il sistema contabile dell'Ente comprende: a) lo stato patrimoniale e il rendiconto della gestione dai quali risultino le rimanenze iniziali e finali del patrimonio, corredati da apposita nota integrativa del consiglio; b) il bilancio preventivo concernente gli stanziamenti di spesa e le previsioni di entrata; c) il bilancio consuntivo concernente gli impegni nonché i pagamenti delle spese e gli accertamenti, nonché le riscossioni delle entrate; d) la relazione sui risultati della gestione e sulla tenuta della contabilità a cura del collegio dei revisori. 2. Per la redazione dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Essi sono redatti per ciascun anno solare e vengono approvati dal consiglio nei successivi sei mesi. 3. Il collegio dei revisori redige la propria relazione almeno trenta giorni prima dell'approvazione. 4. L'Ente redige il bilancio secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno. 5. Nel bilancio preventivo le entrate sono identificate secondo la loro natura e le spese sono suddivise in categorie per destinazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-22

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