Titolo III

Art. 27

Abrogazione

In vigore dal 11 nov 2001
1. Con l'entrata in vigore del presente decreto, lo statuto dell'Ente nazionale per le strade, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 2001 CIAMPI Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro della funzione pubblica Visto, il Guardasigilli Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2001 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 244
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-27

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