Titolo III
Art. 24
Norme regolamentari
In vigore dal 11 nov 2001
1. I regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale sono approvati dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti su proposta dell'amministratore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. I regolamenti di cui al precedente comma devono essere adottati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. I regolamenti di contabilità sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Le delibere del consiglio, di cui al comma 1, devono essere trasmesse ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389#art-24